L'E.F.I.M. esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista. Per il conseguimento delle finalita' istituzionali, l'Ente potra' costituire societa' per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative. La cessione delle partecipazioni di proprieta' dell'Ente e', in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Testo vigente dal 20 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1176~art2 · fonte su Normattiva