L'E.F.I.M. e' autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. ((Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni)). Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 20 per ciascun titolo e per i titoli multipli di lire 10 per ciascuna delle unita' rappresentate dal titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Testo vigente dal 27 febbraio 1987

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1964 al 27 febbraio 1987. 36 parole aggiunte.

… conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le obbligazioni sono aggiunto: ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 20 per ciascun titolo e per i titoli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1176~art3 · fonte del testo