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Della concessione del sussidio il Ministero dei lavori pubblici da' comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del Genio civile, assegnando per i lavori da eseguire il termine di un mese dalla data della comunicazione stessa per l'inizio, sotto pena di decadenza della concessione. Durante l'esecuzione dei lavori possono essere corrisposti acconti in base a, stati di avanzamento, nella misura del 75 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a L. 5000. Gli acconti nel loro complesso non possono superare il 75 per cento del sussidio concesso. Il saldo del sussidio e' pagato a lavori completamente ultimati e collaudati e purche' la ultimazione avvenga entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione del sussidio nel caso di restauro, od entro 18 mesi nel caso di ricostruzione. Della avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile a mezzo di biglietto postale raccomandato. Trascorsi venti giorni dalla scadenza dei termini suindicati senza che all'ufficio del Genio civile sia pervenuta la partecipazione di cui al precedente comma, la concessione del sussidio, per la parte inerogata, si intende revocata.
Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008
