Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti dell'applicazione della presente legge restano fermi tutti i termini ancora da scadere, fissati dal R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, per la presentazioni di atti o di documenti a corredo delle domande di contributo. La decadenza delle domande di contributo, di cui all'articolo 10 del citato R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e' dichiarata con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, restando soppresso a tutti gli effetti il Comitato interministeriale per il rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoti » istituito col decreto 19 aprile 1924 del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 maggio stesso anno. Contro la dichiarazione di decadenza non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art6 · fonte del testo