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Agli effetti dell'applicazione della presente legge restano fermi tutti i termini ancora da scadere, fissati dal R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, per la presentazioni di atti o di documenti a corredo delle domande di contributo. La decadenza delle domande di contributo, di cui all'articolo 10 del citato R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e' dichiarata con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, restando soppresso a tutti gli effetti il Comitato interministeriale per il rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoti » istituito col decreto 19 aprile 1924 del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 maggio stesso anno. Contro la dichiarazione di decadenza non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art6 · fonte del testo