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Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 in poi, per i quali sia stato gia' concesso il contributo statale, sotto qualsiasi forma, nulla e' innovato alle disposizioni attualmente in vigore.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art7 · fonte del testo