Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprieta' di cittadini italiani o di enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;607~art1 · fonte del testo