I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprieta' adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione. Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;607~art2 · fonte del testo