Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, e' ammessa opposizione allo stesso ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi. Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. E' ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art12 · fonte su Normattiva