Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1965 al 16 dicembre 2010. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facolta' spettante al pretore di prorogare la esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 maggio 1955, n. 368 - e' estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facolta' stessa e' estesa agli sfratti dagli immobili adibiti ad attivita' artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Durante la proroga il locatario e' tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione. La proroga non e' concessa se il locatario e' moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-09-30;1307~art1 · fonte del testo