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Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facolta' spettante al pretore di prorogare la esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 maggio 1955, n. 368 - e' estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facolta' stessa e' estesa agli sfratti dagli immobili adibiti ad attivita' artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Durante la proroga il locatario e' tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione. La proroga non e' concessa se il locatario e' moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 ottobre 1965, n. 1110
1La L. 1 ottobre 1965, n. 1110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, e' prorogata al 31 dicembre 1965".
Testo in vigore dal 2 ottobre 1965 al 16 dicembre 2010
