Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1 dicembre 1947, n. 1611, e' tenuto a trasmettere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un progetto di divisione di ciascun patrimonio - corredato dagli inventari e dalla descrizione della situazione patrimoniale con i corrispettivi valori - contenente la separata ripartizione in due masse, rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento, dei patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori. Il patrimonio del fondo ECO (Ente case operai) e' conglobato con il patrimonio della soppressa confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti e' conglobato con i patrimoni delle soppresse confederazioni dei lavoratori. Con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' disposta, entro il termine di giorni novanta, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione della situazione patrimoniale.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-18;902~art4 · fonte su Normattiva