In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle confederazioni ed associazioni interessate.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-18;902~art8 · fonte su Normattiva