Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostituito dal seguente: "Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".
Testo vigente dal 10 marzo 1975
