Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra
Art. 6 — Salvaguardia dei diritti quesiti
Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.
Testo vigente dal 13 agosto 1975
