Il Consiglio di amministrazione ha il governo dell'Ente, sovrintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie:

  • a)il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • b)la nomina, lo stato e il trattamento economico del personale dipendente;
  • c)i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ente;
  • d)la scelta dell'Istituto di credito di diritto pubblico cui deve essere affidato il servizio di tesoreria e l'approvazione della convenzione relativa;
  • e)le modalita' di costituzione e la nomina del Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo di cui al successivo art. 7;
  • f)l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, contributi, i prelevamenti dal Fondo di riserva per spese impreviste, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la autorizzazione al presidente a stare in giudizio. Il Consiglio delibera, inoltre, sugli affari che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame. il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da almeno tre membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza con la presenza di almeno sette membri in carica, in prima convocazione e di cinque membri in carica in seconda convocazione. Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a), e), f), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non sia fatto rilievo dal Ministero entro trenta giorni dalla data della trasmissione ad esso.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;332~art5 · fonte del testo