Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 7 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' preposto alla gestione dell'ente. In particolare esso:

  • 1)delibera la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali;
  • 2)delibera i bilanci dell'ente;
  • 3)delibera i piani annuali e poliennali di attivita' nonche' i piani di recupero di produttivita';
  • 4)formula i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali;
  • 5)delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione e l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unita' operative;
  • 6)delibera gli acquisti, le modifiche e le cessioni di partecipazioni societarie nonche' gli affidamenti e relative revoche, indicati alle lettere h), i) ed l) dell'articolo 2;
  • 7)ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;
  • 8)delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;
  • 9)delibera gli impegni di spesa che non deleghi ad altri organi od uffici;
  • 10)predispone le condizioni generali di contratto che disciplinano, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia;
  • 11)approva l'istituzione e la soppressione dei servizi di trasporto integrativi e sostitutivi;
  • 12)delibera le nomine dei dirigenti previo parere obbligatorio del direttore generale;
  • 13)delibera la sessione e l'acquisto di beni immobili;
  • 14)formula le richieste al Ministro dei trasporti di soppressione di obblighi di servizio pubblico, di compensazione per tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunita' economica europea, nonche', previa individuazione ed evidenziazione dei centri di costo e predisposizione di specifici programmi di risanamento, dell'eventuale sovvenzione straordinaria di equilibrio di cui al quarto comma, lettera d), dell'articolo 17;
  • 15)nomina nella prima seduta utile, tra i propri componenti, il vicepresidente.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art7 · fonte su Normattiva