Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'assegno giornaliero di cui al precedente articolo 1 e' attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri dell'agricoltura e delle foreste; della difesa; di grazia e giustizia; dell'industria e del commercio; dell'interno; dei lavori pubblici (inclusa la Azienda nazionale autonomia delle strade statali); della marina mercantile; della pubblica istruzione, della sanita'; del turismo e dello spettacolo. Lo stesso assegno giornaliero e' attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici della Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.

Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-19;180~art2 · fonte del testo