Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Esso e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima. Non e' dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-19;180~art3 · fonte del testo