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L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Esso e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima. Non e' dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;180~art3 · fonte del testo