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La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato. Per il personale fruente dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge che venga a trovarsi nella posizione di stato prevista dall'ultima parte del terzi comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.

Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;180~art4 · fonte del testo