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Al personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, e' concessa, con effetto dal 1 dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo previsto per le corrispondenti posizioni di attivita' di servizio dalla, presente legge, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i titolari delle pensioni indirette o di riversivilita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315.
Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 7 dicembre 1964
