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Al personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, e' concessa, con effetto dal 1 dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo previsto per le corrispondenti posizioni di attivita' di servizio dalla, presente legge, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i titolari delle pensioni indirette o di riversivilita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 dicembre 1964, n. 1268
1con decorrenza dal 1 luglio 1965
La L. 5 dicembre 1964, n. 1268 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che con effetto dal 1 luglio 1965 la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui all'articolo 4 della presente legge sara' aumentata del 100 per cento.
D.P.R. 5 giugno 1965, n. 754
2con decorrenza dal 1 luglio 1965
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 754 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto previsto dal successivo art. 2, l'importo lordo dell'integrazione temporanea risultante dalla applicazione della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e dall'art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, e' raddoppiato con effetto dal 1 luglio 1965, con la osservanza della disciplina prevista dalla citata legge n. 1315".
Testo in vigore dal 10 luglio 1965 al 1 marzo 1968
