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L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' modificato come segue: "La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 24 luglio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-28;361~art5 · fonte del testo