Con decreti del Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni:

  • a)ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
  • b)ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
  • c)personale aggregato delle carceri;
  • d)incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
  • e)personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.

Testo vigente dal 5 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;20~art3 · fonte su Normattiva