L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

  • a)e' ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed e' sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;
  • b)e' ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;
  • c)non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento, ne' va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilita' e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;
  • d)non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
  • e)e' soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo: In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non puo' percepirsi piu' di un assegno temporaneo. Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Testo vigente dal 5 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;20~art2 · fonte su Normattiva