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L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:
- a)e' ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed e' sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;
- b)e' ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;
- c)non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento, ne' va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilita' e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;
- d)non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
- e)e' soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo. In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non puo' percepirsi piu' di un assegno temporaneo. Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
