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Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette, e' attribuito, a decorrere dal 1 maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;78~art1 · fonte del testo