Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

tolto: a) e' ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed e' sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

tolto: b) e' ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto allo orario normale;

tolto: c) non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento, ne' va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilita' e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

tolto: d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

tolto: e) e' soggetto alle sole ritenute erariali. In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non puo' percepirsi piu' di un assegno temporaneo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;78~art2 · fonte del testo