Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:
tolto: a) e' ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed e' sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;
tolto: b) e' ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto allo orario normale;
tolto: c) non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento, ne' va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilita' e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;
tolto: d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
tolto: e) e' soggetto alle sole ritenute erariali. In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non puo' percepirsi piu' di un assegno temporaneo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;78~art2 · fonte del testo