Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

  • a)e' ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed e' sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;
  • b)e' ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto allo orario normale;
  • c)non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento, ne' va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilita' e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;
  • d)non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
  • e)e' soggetto alle sole ritenute erariali. In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non puo' percepirsi piu' di un assegno temporaneo.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;78~art2 · fonte del testo