Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1 luglio 1955:

  • a)l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
  • b)gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;
  • c)l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396. Nei confronti del personale indicate al precedente articolo 2 e' altresi' soppresso a decorrere dal 1 luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art3 · fonte del testo