Nei confronti del personale contemplato nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'art. 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 luglio 1959, dal seguente: "L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili: lire 4360 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; lire 4470 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2850 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 6190 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2890 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 8020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2970 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano a tal fine le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722". Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

Testo vigente dal 22 marzo 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 640/1988

    Questione inammissibile
    10 giugno 1988

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;185~art3 · fonte su Normattiva