Art. 2 — Accertamenti sanitari
L'attivita' medico-legale delle unita' sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneita' tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unita' sanitarie locali. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni puo' partecipare, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.
Testo vigente dal 16 luglio 1988
