Art. 4 — Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa
Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato spa, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima legge n. 454 del 1997, e' consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale con profilo professionale tecnico in un numero massimo di venti unita' appartenenti alle aree di inquadramento B e C, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attivita' di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla societa' Ferrovie dello Stato spa.
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
