Art. 1 — Delegificazione
A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1› febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1› febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonche' le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 16 luglio 1988
