In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' dall'articolo 27 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianita' di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 1 Ove i programmi quinquennali nella loro globalita' comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianita' contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' nel quinquennio di operativita' del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. L'attribuzione di anzianita' ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianita' convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianita' convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilita' sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti e' effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili. Fino al compimento della normale eta' di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilita' di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compira' il sessantesimo anno di eta' o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non puo' superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata gia' gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilita' alla guida alle competenti prefetture.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 13/02/1991 n. 7) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 "nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei".

Testo vigente dal 14 febbraio 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 60/1991

    Ha colpito questo articolo
    8 febbraio 1991

    La scelta legislativa che sta alla base del prepensionamento obbligatorio previsto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 per i lavoratori delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, alle mansioni proprie della qualifica di provenienza - che la precedente normativa (artt. 11 e 12 della legge 18 luglio 1961, n. 830, e 27 del regolamento allegato al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) manteneva in servizio, con mansioni generalmente inferiori, ma con lo stesso trattamento retributivo - mira ad un bilanciamento tra gli interessi, entrambi di rilievo costituzionale, di ottenere un più efficiente svolgimento del servizio pubblico, mediante un contenimento dei costi, e di assicurare in ogni caso una forma di adeguato sostegno economico-previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende: in una tale ottica, non è senza fondamento giustificativo - ne' quindi, incostituzionale - che, tra i lavoratori attualmente addetti alle medesime mansioni, siano stati assoggettati all'esodo soltanto quelli già dichiarati inidonei alle mansioni della qualifica di provenienza, ne', per le medesime ragioni, può dirsi violata la garanzia del diritto al lavoro, inteso come diritto a non essere ingiustamente estromessi dal lavoro. Ciò posto, appare tuttavia irrazionale che dal prepensionamento obbligatorio non vengano esclusi i lavoratori che (come nel caso di specie) svolgono mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite, e in relazione alle quali sono stati riconosciuti inidonei. Se infatti il problema sottostante alla norma è la espulsione di lavoratori inutili o inutilizzati addetti a mansioni di scarso rilievo, a funzioni ausiliarie o di attesa, è irragionevolmente discriminatorio licenziare personale che, reagendo alla sopravvenuta perdita di idoneità, si è riqualificato, reinserendosi pienamente e in modo attivo nella vita dell'azienda a livelli equivalenti o superiori rispetto alle mansioni prima espletate. Pertanto l'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sul diritto al lavoro v. da ultimo S. nn. 238/1988 e 331/1988.

    Art. 3 Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 318/1993

    Questione infondata
    15 luglio 1993

    L'ambito soggettivo di applicazione dell'impugnato art. 3 della legge n. 270 del 1988 - disciplinante il prepensionamento obbligatorio dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - è rappresentato solo ed esclusivamente da quei lavoratori che prima del 20 giugno 1986 sono stati dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie dello loro qualifica. Come infatti emerge dall'accordo collettivo di lavoro 3 luglio 1986, cui la legge ha inteso dare applicazione, e dalla 'ratiò stessa della legge, volta ad eliminare gli inconvenienti derivanti da un eccessivo affollamento di personale addetto a mansioni ausiliarie che pur manteneva la dinamica salariale propria della qualifica di provenienza, è necessaria, ai fini dell'applicazione della norma impugnata, la ricorrenza congiunta di due elementi: la inidoneità, intesa come condizione attuale, ed il risalire di essa ad uno stato antecedente al 20 giugno 1986. Cadono perciò le censure di incostituzionalità avanzate sull'erroneo presupposto che la disciplina in questione sarebbe applicabile anche nei confronti di quei lavoratori che pur dichiarati inidonei prima del 20 giugno 1986, hanno riacquistato la piena idoneità, a nulla rilevando il fatto che non siano stati riadibiti dall'azienda alle mansioni di prima e che il recupero dell'idoneità sia stato accertato prima o dopo l'inserimento del lavoratore nel piano quinquennale di esodo. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12 luglio 1988 n. 270 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Sull'ambito soggettivo di applicazione della norma sul prepensionamento obbligatorio v. S. n. 60/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 153/1993

    Questione infondata
    8 aprile 1993

    L'art. 3, l. n. 270 del 1988, a norma del quale le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza con almeno quindici anni di contribuzione, dichiarati inidonei (entro il 20 giugno 1986) rispetto alle mansioni della qualifica di provenienza, è volto ad eliminare gli effetti determinati da iniziative anomale (patti aziendali e prassi applicative dell'art. 27 del Regolamento all. A, r.d. n. 148 del 1931), che avevano creato situazioni vantaggiose non legislativamente previste, anche se socialmente comprensibili, a favore del personale di tali aziende (autisti, conduttori etc.) e deve quindi escludersi che con la norma in questione si sia inteso incidere sulla peculiare situazione attribuita dalla legge al lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro (v. art. 37, l. n. 889 del 1971, relativo al riconoscimento del diritto alla retribuzione percepita prima dell'infortunio). Tale interpretazione trova comunque conferma nella regola per cui tra i significati possibili di una disposizione va scelto quello che non si ponga in contrasto con i principi costituzionali, atteso che i precetti contenuti nell'art. 38, secondo comma, Cost. non consentono che l'antieconomicità della retribuzione di lavoratori infortunati sul lavoro - prevista peraltro nel caso non da prassi o da accordi, ma da una legge - comporti l'imposizione agli stessi della perdita del posto di lavoro e la conseguente forzosa contribuzione del proprio pensionamento, cosicché va respinta la censura di incostituzionalità avanzata dal giudice 'a quò sul presupposto che l'esodo previsto dalla disposizione impugnata riguardasse anche i suddetti lavoratori. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, l. 12 luglio 1988, n. 270, in riferimento agli artt. 2, 3,4, 35, 36, 38 e 41 Cost.). - Sullo stesso argomento, sent. 60/1991, che ha ritenuto l'illegittimità dell'esodo obligatorio per lavoratori ritenuti idonei alle mansioni originarie, ma successivamente destinati a svolgere mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-07-12;270~art3 · fonte su Normattiva