Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie

Art. 8 — Designazione degli organismi di sorveglianza

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformita' e di controllo e notifica alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione delle Comunita' europee l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformita' e di controllo, nonche' ogni successiva modifica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri della Comunita' economica europea autorizzati a rilasciare i certificati di conformita' o di controllo.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-17;150~art8 · fonte su Normattiva