Art. 5 — Certificato di controllo
Il certificato di controllo e' rilasciato, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 82/130/CEE, da uno degli organismi autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunita' europee ed alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
