Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato A della presente legge, con le denominazioni di "cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro", e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative caratteristiche specificate nell'allegato B, e' punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000. Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Chiunque, nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, e' punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;827~art8 · fonte su Normattiva