La continuita' della residenza, di cui agli articoli 1 e 2, puo' essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi. Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuita' della residenza. I periodi di interruzione dell'attivita' indipendente dalla volonta' dell'interessato o causata da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attivita' ai sensi dell'articolo 1.

Testo vigente dal 19 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;126~art3 · fonte del testo