Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne e' stata acquisita la titolarita' ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario puo' lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.

Testo vigente dal 19 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;126~art4 · fonte del testo