Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne e' stata acquisita la titolarita' ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario puo' lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.
Testo vigente dal 19 aprile 1977
