Art. 16
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo. Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.
Testo vigente dal 26 maggio 1975
