Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo. Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art16 · fonte su Normattiva