Art. 59Art. 6 legge 7 luglio 1901, n. 321

Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

  • a)i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'art. 56 del presente testo unico;
  • b)gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'art. 57 del presente testo unico;
  • c)gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'art. 58 del presente testo unico. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 58, sara' pure esente dalla tassa di bollo. Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art59 · fonte su Normattiva