Art. 22
Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385)).6 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385)).6 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385)).6 Le documentazioni, le formalita', gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, 4 pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
6Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che i commi secondo, terzo e quarto del presente articolo sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
