Art. 22
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Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 6. Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del Fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima. Affluiscono altresi' alle disponibilita' della sezione del Fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera d) del nono comma dell'articolo 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonche' gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla "Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia". La fidejussione prevista dalla presente legge non e' cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti od istituti pubblici. Le documentazioni, le formalita', gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, 4 pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.
Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 1 gennaio 1994
