Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'articolo 24, ai fini della concessione della indennita' prevista dall'articolo 32, sono richieste le seguenti condizioni:

  • a)abbiano esercitato l'attivita' agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'articolo 34, quarto comma, presso l'azienda che cessa l'attivita' agricola;
  • b)durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attivita' agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;
  • c)siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;
  • d)si impegnino a cessare la loro attivita' lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art36 · fonte su Normattiva