Art. 38
L'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola e' corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attivita' medesima e fino al compimento del 65° anno di eta', nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilita' a richiesta di parte: 900 unita' di conto per gli imprenditori coniugati; 600 unita' di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.
Testo vigente dal 26 maggio 1975
