Hanno altresi' titolo alla indennita' per la cessazione dell'attivita' agricola di cui al precedente articolo 32, sempreche' ne facciano richiesta e si trovino in eta' compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonche' i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attivita' presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge. L'indennita' puo' essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente. La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente. Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda. Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare della azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'articolo 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorche' deceduto.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art34 · fonte su Normattiva