Art. 43
I beneficiari della indennita' per anticipata cessazione della attivita' agricola prevista dalla presente legge i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse. Gli stessi beneficiari conservano altresi' il diritto:
- a)all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attivita' agricola e sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;
- b)agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalita' previsti per la categoria di appartenenza. L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma e' assunto a completo carico dello Stato ed e' rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attivita' agricola, si dedicano ad altre attivita' lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attivita' stesse. Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari dell'indennita'; e' altresi' vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi. Sono invece automaticamente estese ai destinatari dell'indennita' gli eventuali miglioramenti delle prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attivita'.
Testo vigente dal 26 maggio 1975
