Art. 47
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Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto e' istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sara' alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 7 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'articolo 40 della presente legge. A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalita' con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonche' le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi. I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime. Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 14 novembre 1986
